
Alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini
Alternanza Scuola Lavoro
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.
Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto un metodo didattico e di apprendimento in sintonia con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo.
Il monte ore obbligatorio è di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero. Già, dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è stata obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio. A partire dall’anno scolastico 2016/2017, l’alternanza è diventata obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo.
La Linea della Palma collabora con diversi Istituti Scolastici del territorio nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, articolati in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà, che richiede un forte impegno organizzativo e un dispiego di esperienze all’interno di un triennio.
L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un contratto, un piano formativo e l’aderenza alla normativa del Jobs Act.
Stage o tirocini curriculari
Lo stage o tirocinio formativo curriculare è un periodo di formazione rivolto a studenti e specializzandi durante il percorso di studi e ai neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, presso aziende, enti pubblici e professionisti. Lo stage può avere una durata massima di 12 mesi per gli studenti e 6 per i laureati; questi ultimi devono iniziare il loro tirocinio formativo entro 12 mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo accademico maturato.
Uno stage coinvolge tre soggetti: lo stagiaire, il soggetto promotore (l’Università di Palermo) e quello ospitante, ovvero l’azienda o l’ente. Nel percorso formativo entrano anche il tutor universitario, ovvero un docente dell’Ateneo, e il tutor aziendale (non necessariamente coincidente con il rappresentante legale), che guidano e seguono lo stagiaire nello svolgimento del compito previsto.
Tirocini extracurriculari
Altro strumento di politica attiva del lavoro è il tirocinio extracurriculare, che può essere finanziato attraverso fondi pubblici ovvero autofinanziato dall’azienda.
Il tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento ha l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento delle persone disoccupate/inoccupate nel mercato del lavoro. Attraverso tale strumento, il tirocinante potrà sviluppare competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro e l’azienda ospitante avrà l’opportunità di conoscere, formare e valutare il tirocinante attraverso un percorso di “formazione on the job” di durata non superiore a 12 mesi.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non genera alcun obbligo di assunzione per l’azienda ospitante al termine dello stesso; inoltre può interrompersi in ogni momento su rinuncia dell’azienda ospitante o del tirocinante. I tirocini possono essere promossi dai Soggetti Promotori, come La linea della Palma, autorizzati a livello nazionale o regionale, terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano, che garantiscono la regolarità e la qualità dell’iniziativa.
Il soggetto promotore, predispone e stipula una convenzione con l’azienda ospitante e un progetto formativo (con azienda e tirocinante) che regolamenta il percorso di tirocinio; inoltre organizza, gestisce e monitora il tirocinio e redige le certificazioni finali. Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.
Il tirocinante (di qualsiasi età) deve essere disoccupato ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e nello svolgimento delle sue attività dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto formativo individuale. Egli avrà diritto ad un’indennità di partecipazione (borsa di tirocinio) stabilita a monte nel progetto formativo, non inferiore a euro 300,00 lordi mensili; tale borsa sarà corrisposta dall’azienda ospitante solo al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore mensile previsto nel progetto formativo. Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.